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Lo Statuto

Il Nostro Statuto

                           
Statuto

Assemblea Straordinaria dei soci del data 26 marzo 2007

La Segretaria Il Presidente

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'associazione denominata " Associazione Turistica Pro Loco San Lorenzo in Campo" ha sede in via S.Demetrio n.4, Comune di San Lorenzo in Campo, Provincia di Pesaro-Urbino.

ART. 2 – CARATTERISTICHE

2.1    La Pro Loco riunisce in Associazione tutte le persone fisiche (Soci) che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale storico, artistico del territorio del Comune di San Lorenzo in Campo, e svolge la sua attività per tale scopo, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.

2.2    La Pro Loco è apartitica e svolge la sua attività di promozione e di utilità sociale.

2.3    La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco delle Marche, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

ART.3 - FINALITA'

3.1    Le finalità che la Pro Loco si Propone sono:

 svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;

promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative ( convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione dei monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;

sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica all'ambiente;

stimolare il miglioramento delle infrastrutture;

preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali ( interessanti il turismo ) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;

Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il mantenimento e la conservazione dei beni architettonici e monumentali , la salvaguardia delle bellezze naturali paesaggistiche , la salubrità dell'ambiente.

curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici.

promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località ( proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate all'eliminazione anche di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistici e didattici per i gruppi scolastici).

ART.4 – I SOCI

4.1 I Soci della Pro Loco si distinguono in:

a) Soci Ordinari

b) Soci Sostenitori

c) Soci Benemeriti

d) Soci Onorari

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilità dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per altre motivazioni ( villeggianti, ex residenti ecc..) sono interessati all’attività dell'Associazione.

4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono Soci Benemeriti le persone che vengono denominate tali dal Consiglio Direttivo per i meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

4.5 Sono Soci Onorari gli associati che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

4.6 Non è ammessa la categorie a dei Soci temporanei.

4.7 Il tesseramento, annuale o pluriennale, avviene versando la quota minima ad un incaricato dell' Associazione ( segretario, dirigente o altra persona ) entro il 30 aprile di ogni anno.

Coloro che versano la quota sociale (per la prima volta o come rinnovo) oltre tale termine, nel caso in cui durante la stagione od a fine di essa siano previste elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, maturano il diritto a votare ed essere eletti l'anno successivo.

Nel caso che, per scadenza del mandato o per dimissioni del Consiglio, le elezioni avvengano nel periodo 1 gennaio – 30 maggio, quindi in fase di tesseramento aperto, ai fini degli aventi diritto al voto come elettori e/o come candidati, possono votare ed essere eletti i soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ad ogni socio viene rilasciata la regolare tessera U.N.P.L.I emessa dal Comitato Regionale e firmata dal Presidente dell' Associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea hanno diritto:

a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco in base alle normative di cui all'art. 4.7;

b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto della Pro Loco sempre in base alle normative di cui all'art. 4.7

d. a ricevere la tessera Pro Loco;

e. a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;

f. a frequentare i locali e/o Circoli dell'Associazione;

g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dall'Associazione.

5.3 I Soci hanno il dovere di:

a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco

b. versare nei termini la quota sociale

c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco

ART. 6 - AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito richiesta scritta e versamento della quota associativa annuale.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.2 La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità o per indegnità.

6.3 Il Consiglio Direttivo inoltre qualora intervengano gravi motivi può radiare il socio.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Segretario ed il Tesoriere;

e. il Collegio dei Revisori dei Conti;

f. il Collegio dei Probiviri ( eventuale )

g. il Presidente Onorario ( eventuale )

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci.

Ogni socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci (quelli ordinari devono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente ), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di Marzo.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell' Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota nei termini di cui all'art 4.7 ) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta e con affissione dello stesso nella sede e bacheca della Pro Loco.

L'Assemblea ordinaria è valida , in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.6 L'Assemblea straordinaria è convocata:

a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

b. dietro richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno metà dei soci;

d. per le modifiche del presente Statuto;

e. per lo scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci ( in regola con il versamento della quota nei termini di cui all'art 4.7) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta e con affissione dello stesso nella sede e bacheca della Pro Loco.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.7 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee ( sia ordinarie che straordinarie) può essere sostituita dall’affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza degli Associati solo in casi fortuiti e straordinari e per urgenza.

8.8 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

8.9 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale

ART 9 - ELEZIONI

9.1 L'Assemblea, quando vi siano all'ordine del giorno le elezioni alle cariche sociali, nomina su proposta del Presidente uscente, il seggio elettorale nella persona di:

- Un Presidente

- Due Scrutatori

- Tre Revisori, ai quali spetta il compito di giudicare le schede nulle e/o contestate, il loro verdetto è inappellabile.

9.2 Il seggio elettorale

a) verifica il diritto al voto di ciascun elettore;

b) consegna le schede elettorali già predisposte dal Consiglio Direttivo comprendente l’elenco dei candidati che precedentemente, secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo uscente, hanno manifestato per iscritto la loro candidatura.

c) disciplina le operazioni di voto, dirimendo le eventuali contestazioni e controversie, salvo il ricorso all'Assemblea;

d) il voto è espresso in forma segreta mediante apposizione di un segno in corrispondenza dei nominativi prescelti;

e) effettua lo spoglio delle schede e proclama l'esito delle elezioni.

Di tutte le operazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri.

9.3 Stabilita la data e la sede delle elezioni, quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse, i soci che ne hanno diritto secondo l’Art. 4.7, possono presentare le loro candidature al Segretario del Consiglio Direttivo uscente per gli organi in cui intendono essere eletti. La candidatura va espressa in maniera cartacea e firmata in calce.

Nel caso in cui un socio, o più soci risultino eletti per entrambe le cariche sociali, il socio interessato potrà optare per l'una o l'altra carica, pur dovendo essere interpellato prima a far parte del Consiglio Direttivo.

Si votano su schede distinte di diverso colore e con un’unica votazione i candidati del Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e quello dei probiviri, che verranno predisposti in elenchi distinti.

9.4 E’ fatta salva la libertà per il votante di scegliere altri soci non candidati ma inseriti nell’elenco degli aventi diritto.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 IL Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque unità e non superiore a quindici unità.

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di San Lorenzo in Campo è composto da tredici membri eletti. Membri che possono raggiungere il numero massimo previsto (quindici) se il Consiglio Direttivo lo riterrà utile e previa approvazione dell’assemblea.

Possono far parte del Consiglio Direttivo quale membri consultivi od aggiunti (senza diritto di voto), il Sindaco od un rappresentante del Comune, e un numero di rappresentanti, determinato dall’Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzino iniziative che interessano lo sviluppo del Comune o delle Frazioni del Comune.

10.2 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

10.2 bis Il rappresentante del Comune, membro aggiunto con voto consultivo del Consiglio Direttivo, viene nominato dall'Amministrazione Comunale, in un apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo rappresentante.

10.2 ter I rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico della zona, sono anch'essi nominati dalle Associazioni interessate in un apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo rappresentante.

10.3  I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ed a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

10.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

a. se la vacanza riguarda i Soci della Pro Loco eletti in Assemblea,

I consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che secondo i risultati delle elezioni seguono immediatamente membri eletti.

Se non vi sono più soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Nel caso in cui la vacanza dei soci nel Consiglio Direttivo riguardi la meta più uno dei soci, l’intero consiglio direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro n mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

se la vacanza riguarda i rappresentanti con voto consuntivo delle organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del Comune o frazione del Comune i Consiglieri sostituiti dovranno essere nominati dalle Associazioni interessate in un apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo rappresentante.

c. se la vacanza riguarda il rappresentante con voto consultivo del Comune, l’Amministrazione Comunale provvederà alla sua sostituzione in apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo rappresentante.

d. In caso di presenza con voto consuntivo o come rappresentante aggiunto del Comune nel Consiglio Direttivo, esso è validamente costituito, rimane in carica, ed opera anche senza la nomina e/o la presenza di quest’ultimo e dei rappresentanti delle organizzazione de associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico della zona.

10.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

10.7 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta.

10.8 Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

10.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in forma pubblica o segreta secondo quanto dispone il medesimo con voto a maggioranza nella seduta precedente.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente della Pro Loco può essere eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, ad oltranza in caso non si raggiunga il quorum del 50% più uno alla prima votazione.

11.2 Il Vice presidente ( o i Vice Presidenti ), il Tesoriere ed il Segretario sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

11.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

11.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice-Presidente o dai Vice-Presidenti ( i quali in tal caso operano congiuntamente).

11.5 In caso d'impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che potrà provvedere all’elezione di un nuovo Presidente fra i componenti del medesimo, oppure indire nuove elezioni.

11.6 Il Presidente ha la responsabilità dell’Amministrazione dell’Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

11.7 Il Presidente è assistito dal Segretario

ART. 12 Il SEGRETARIO ED IL TESORIERE

12.1 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

12.2 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economico-finanziaria della Pro Loco nonché dalla regolare tenuta dei libri sociali.

12.3 Il tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

12.4 E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 13 - IL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci, e rimane in carica per tutto il mandato del Cons. Direttivo.

13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento la contabilità sociale.

13.3 I Revisori dei Conti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

13.4 I Revisori dei Conti possono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal senso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno senza diritto di voto.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci, e rimane in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo.

14.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.

14.3 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I , ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.

ART.15 - IL PRESIDENTE ONORARIO.

15.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

15.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati compiti dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART.16 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

16.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I può decidere il commisariamento di una Pro Loco:

a. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;

b. su richiesta di almeno la metà più uno dei soci;

c. in caso di inattività del Consiglio Direttivo;

d. in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;

e. negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale U.N.P.L.I.

Entro tre mesi dall’insediamento del Commissario Straordinario occorre indire l’Assemblea per procedere alla rielezione del Consiglio Direttivo.

ART.17 - ENTRATE E SPESE.

17.1 Le Entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

1. quote sociali;

2. contributi di enti pubblici e privati

3. proventi da gestioni di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali.

17.2 Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Pro Loco, non possono essere distribuiti ( neppure in modo indiretto) ai Soci.

17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite. Il Consiglio Direttivo può prevedere rimborsi delle spese sostenute e documentate.

ART.18 - RENDICONTO

18.1 L'Assemblea dei Soci approva annualmente un rendiconto economico e finanziario predisposto e redatto dal Presidente del Consiglio Direttivo della Pro Loco.

18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

18.3 Il Rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco da tutti i Soci.

18.4 La Pro Loco invia copia della relazione del Presidente, del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo a fine di ogni stagione al Comune di appartenenza ed al comitato Regionale U.N.P.L.I.

ART.19 - SCIOGLIMENTO

19.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con 4/5 dei voti presenti.

19.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti ed i beni patrimoniali comunque acquisiti, saranno devoluti in favore di Enti Pubblici o ad Associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della località come previsto dall’art.2.1 del presente Statuto.

19.3 La devoluzione di tali beni o somme avverrà dopo aver sentito il competente organismo previsto dalla legge.

ART.20 – NORME FINALI

20.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

 
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